Dalla tassa alla tariffa sui rifiuti
Il passaggio dalla vecchia tassa sui rifiuti – meglio nota come TARSU – alla nuova tariffa viene regolamentato sostanzialmente dai seguenti atti normativi:
- Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi), che all’articolo 49 abroga, a partire dalla data del 1° gennaio 1999, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, introdotta con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dal DPR 10 settembre 1982, n. 915 e dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa in via sperimentale del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti”;
- Legge provinciale 14 aprile 1998 , n. 5 , nella quale si prevede che la Provincia Autonoma di Trento possa stabilire un sistema di tariffazione alternativo a quello nazionale.
Da cui:
La delibera della Giunta Provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005 che stabilisce l’ obbligo per tutti i Comuni di adottare la tariffa di cui all’ art. 49 del D.Lgs n. 22/1997 a partire dal 1° gennaio 2007..
L’obiettivo del legislatore è quello di introdurre strumenti di regolamentazione dei comportamenti dei cittadini coerenti con gli obiettivi di riduzione e recupero. Altro obiettivo del legislatore è quello di introdurre uno strumento che dia maggiore trasparenza nella gestione del servizio di igiene urbana in quanto i costi sostenuti vanno evidenziati all’interno del bilancio attraverso un Piano Finanziario e devono essere progressivamente coperti in modo totale con la Tariffa. Fino ad oggi i Comuni hanno invece potuto integrare i costi del servizio non coperti dalle riscossioni della TARSU con altre risorse di bilancio.
La nuova Tariffa si propone quindi di superare una impostazione di tipo sostanzialmente reddittuale nella applicazione della TARSU (basata sulle superfici degli immobili) introducendo meccanismi incentivanti e premianti per sostenere la prevenzione, la riduzione dei rifiuti prodotti e il riciclaggio attraverso il raggiungimento di un accordo tra l’entità della tariffa applicata al singolo utente e la quantità e tipologia di rifiuto prodotto dallo stesso. Il pagamento del costo di gestione dei rifiuti viene così ad assumere la caratteristica di un vero e proprio “servizio personalizzato al cittadino” alla stregua di altri servizi pubblici quali gas, luce, acqua, ecc.
La tariffa, come delineata dal DPR 158/99 ha una natura binomia ovvero si compone di:
- una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali dl costo del servizio (investimenti per opere e relativi ammortamenti, costi fissi e spese generali, ecc.) che ricadono su tutte le utenze residenti a prescindere dal livello di utilizzo del servizio;una quota variabile, rapportata sostanzialmente ai costi di raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero, al costo effettivo e al tasso di inflazione programmata.
- Riassumendo quindi l’importo complessivo a carico del singolo utente includerà una parte riferibile alla copertura dei costi fissi e una parte, che dipenderà dalla quantità di rifiuti prodotta, riferibile ai costi variabili di gestione.
Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, parte fissa e parte variabile vengono calcolate in maniera differente a seconda del tipo di utenza interessata dal servizio. Si distinguono in particolare due categorie principali di utenze:
- le utenze non domestiche rappresentate dalle comunità, dalle attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive in genere sottoposte a regime di privativa, anche per effetto dell’assimilabilità ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali da esse prodotti e destinati a smaltimento;
- le utenze domestiche rappresentate dalle utenze residue ovvero dai normali nuclei famigliari.
Riassumendo quindi l’importo complessivo a carico del singolo utente includerà una parte riferibile alla copertura dei costi fissi e una parte, che dipenderà dalla quantità di rifiuti prodotta, riferibile ai costi variabili di gestione.
I principali parametri utilizzati per la determinazione della tariffa sono:
| Tipo utenza |
Quota fissa |
Quota variabile |
| Utenza domestica |
- Superficie abitazione (mq)
- Numero componenti del nucleo familiare |
Quantità di rifiuti differenziati e non, effettivamente
conferiti al servizio pubblico |
| Utenza non domestica |
- Superficie locali (mq)
- Tipologia di attività produttiva (coefficiente potenziale di produzione) |
Rifiuti speciali assimilati effettivamente conferiti al servizio
pubblico di raccolta |
La tariffa può essere applicata secondo criteri:
presuntivi: la tariffa viene determinata attraverso i coefficienti potenziali di produzione stabiliti dal DPR 158/99;
puntuali: la parte variabile della tariffa è attribuita in base all’effettiva individuazione dei contributi delle singole utenze.
In particolare nella determinazione puntuale della parte variabile verranno individuati e predisposti idonei sistemi di misurazione della quantità dei rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Questa quantificazione può essere realizzata in rapporto al volume o al peso effettivo dei rifiuti prodotti. La scelta della modalità più opportuna va effettuata in relazione a quelle che sono le caratteristiche dei circuiti di raccolta dei rifiuti (a sacchi, a cassonetti, ecc.) messe in essere, alle variabili urbanistiche in cui si opera, alla strategia complessiva, alla dotazione di attrezzatura e mezzi esistente.
Il problema di quantificare la produzione individuale, se opportunamente risolto, consente di superare la logica della tariffa presuntiva che rappresenta a tutti gli effetti una variazione sul tema della vecchia TARSU. Al contrario una tariffa di tipo puntuale rispetta il principio di “chi inquina paga”, incentiva la raccolta differenziata e tende a premiare l’utente virtuoso che aderendo alla raccolta differenziata riduce la quantità di rifiuti avviati a smaltimento. Presupposto di applicazione della tariffa secondo criteri puntuali è l’introduzione di un sistema di raccolta domiciliare basato sulla identificazione del singolo utente (produttore di rifiuti) mediante circuiti di raccolta personalizzati con contenitori individuali dotati di dispositivi di identificazione (codice a barre, transponder, ecc.).