Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, di tre o cinque membri nel rispetto della normativa vigente.
Un membro del Consiglio di Amministrazione non deve essere un rappresentante legale di un comune socio.
Rimangono fermi eventuali altri limiti stabiliti da norme applicabili alle società in house providing. E’ inoltre vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società, ad eccezione del Comitato per il Controllo Analogo congiunto previsto all’ art. 22.
Dovranno essere rispettati i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 nonché le disposizioni in materia di inconferibilità applicabili.
Il Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dura in carica per 3 esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica degli amministratori, salvo diversa deliberazione dell'assemblea stessa e salvo revoca senza risarcimento del danno

Cosa fa

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie funzioni all'Amministratore Delegato e al Presidente, nei limiti previsti dalla legge e previa autorizzazione del Comitato competente. Restano di esclusiva competenza del Consiglio le decisioni più rilevanti, tra cui l'approvazione del progetto di bilancio, i progetti di fusione o scissione e gli aumenti di capitale previsti dalla legge. Il Consiglio può inoltre nominare un Vicepresidente, senza compensi aggiuntivi, per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. L'attività degli organi amministrativi deve essere conforme alle deliberazioni del Comitato e dell'Assemblea; in caso contrario, possono essere avviate procedure per la revoca degli amministratori e per l'esercizio delle eventuali azioni di responsabilità.

Struttura

Commissione permanente